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Claudio Travaglini – Dipartimento Scienze Aziendali – Università di Bologna

Preceduto dalla fase di consultazione, è stato pubblicato dall’Organismo Italiano di Contabilità il primo principio contabile per gli Enti di Terzo Settore: continua il percorso di definizione delle regole per la trasparenza dei bilanci degli Ets.
Il documento, da applicare ai bilanci in corso od in chiusura al 31 dicembre 2021, si riferisce ai bilanci in contabilità economico-patrimoniale secondo il Dm 39/ 2020, non trattando né di rendiconti per cassa, né di bilanci “commerciali” a modello societario.
La sussistenza della continuità aziendale, ossia della capacità dell’Ets di continuare a svolgere la propria attività per un arco di almeno dodici mesi, deve essere verificata da parte dell’organo di amministrazione con la predisposizione di un budget.
Si richiede inoltre che i criteri con cui proventi e ricavi, costi ed oneri sono classificati nelle aree gestionali ed esposti in bilancio, oggetto di dubbi e domande nelle osservazioni alla bozza di principio, siano esposti dall’ente nella relazione di missione.
Le transazioni non sinallagmatiche (tra cui beni ricevuti e prestazioni acquisite) sono quelle in cui l’ente acquisisce un valore senza una equivalente controprestazione debbono essere valorizzate al fair-value.
Esse sono registrate tra i proventi di competenza dell’esercizio se non vincolate dall’erogatore (quali le erogazioni liberali, i proventi del 5 per mille ed i contributi) mentre sono iscritte nella quota vincolata di patrimonio netto se gravate da un vincolo di destinazione per essere iscritte tra i proventi di esercizio al momento del loro utilizzo.
I contributi pubblici in conto esercizio sono contabilizzati in rendiconto gestionale mentre quelli in conto capitale vengono trattati quali contributi finalizzati in patrimonio netto.
L’eventuale svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali va rilevata in una voce che il principio aggiunge allo schema di rendiconto gestionale in base.
alla logica di “schema fisso ma integrabile” esposto nella premessa del Dm 39.
Infine il principio facilita la vita ai contabili permettendo di omettere nel bilancio di esercizio 2021 la comparazione con i valori corrispondenti del bilancio 2020; in tal modo evitando onerose e spesso arbitrarie ricostruzioni di voci di bilancio “a posteriori”.

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